Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti per il contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei
  prezzi nel settore elettrico e del gas naturale 
 
  1. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente  (ARERA)
provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni  applicabili  nel
quarto trimestre 2023 in modo tale che,  per  ciascuna  tipologia  di
cliente disagiato, i  livelli  obiettivo  di  riduzione  della  spesa
attesa nel medesimo trimestre siano  quelli  previsti  per  l'energia
elettrica dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  29
dicembre  2016,  ((di  cui  all'avviso  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017)), e per il gas dall'articolo  3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2. Con riferimento all'anno 2023, ((l'ARERA)) predispone  entro  il
31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione  di  cui  all'articolo
2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. 
  3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del  gas  naturale,  ((l'ARERA))
provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote
delle componenti tariffarie relative agli oneri generali  di  sistema
per il settore del gas. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati  in  300  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse  disponibili
nel bilancio della Cassa per i servizi energetici  e  ambientali  per
l'anno 2023. 
  5. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
destinato alla combustione per  usi  civili  e  per  usi  industriali
previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta
sul  valore  aggiunto   (IVA)   del   5   per   cento.   Qualora   le
somministrazioni di cui al primo periodo siano  contabilizzate  sulla
base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per  cento  si  applica
anche  alla  differenza  tra  gli  importi  stimati  e  gli   importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e  dicembre  2023.  Gli
oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di
euro per l'anno 2023. 
  6. La disposizione  di  cui  al  comma  5  si  applica  anche  alle
forniture   di   servizi   di    teleriscaldamento    nonche'    alle
somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in
esecuzione di un contratto di servizio energia  di  cui  all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30  maggio  2008,  n.  115.  Gli
oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni  di
euro per l'anno 2023. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  utilizzo  ((di  quota
parte delle risorse derivanti)) dalle modifiche di cui al comma 8. 
  8. L'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 3 (Disposizioni in materia di contributo straordinario  per
il quarto trimestre 2023). - 1.  Ai  clienti  domestici  titolari  di
bonus sociale elettrico e'  riconosciuto,  per  i  mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente  con
il numero di componenti del nucleo  familiare  secondo  le  tipologie
gia' previste per il medesimo bonus sociale. 
  2. L'Autorita' di regolazione  per  ((energia,  reti))  e  ambiente
(ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo  nei  tre  mesi
l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi. 
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la  spesa
di 300 milioni di euro per l'anno 2023.». 
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  8,  pari  a  300
milioni di euro  per  l'anno  2023,  si  provvede,  quanto  a  203,22
((milioni di euro,  mediante))  corrispondente  utilizzo  ((di  quota
parte delle risorse derivanti)) dalle modifiche di cui  al  comma  8,
che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA), e, quanto a 96,78 ((milioni di  euro,
a valere)) sulle risorse disponibili  nel  bilancio  della  CSEA  per
l'anno 2023. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico  del
          29 dicembre  2016  e'  pubblicato  nel  sito  internet  del
          Ministero dello sviluppo economico. 
              - Si riporta l'articolo 3, comma 9,  del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante  misure  urgenti
          per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
          per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
          nazionale: 
                «Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe).  -  1.-8.
          (omissis) 
              9. La tariffa agevolata per  la  fornitura  di  energia
          elettrica, di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
          ai clienti domestici presso i quali sono  presenti  persone
          che  versano  in  gravi  condizioni  di  salute,  tali   da
          richiedere       l'utilizzo       di        apparecchiature
          medico-terapeutiche,  alimentate  ad   energia   elettrica,
          necessarie per il loro mantenimento in  vita.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
          aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
          la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche  alla
          compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
          La compensazione della spesa tiene conto  della  necessita'
          di tutelare i clienti che utilizzano impianti  condominiali
          ed  e'  riconosciuta  in  forma  differenziata   per   zone
          climatiche, nonche' in  forma  parametrata  al  numero  dei
          componenti della famiglia, in modo tale da determinare  una
          riduzione della spesa al netto  delle  imposte  dell'utente
          tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
          predetto beneficio i  soggetti  interessati  presentano  al
          comune  di  residenza  un'apposita   istanza   secondo   le
          modalita'  stabilite  per  l'applicazione   delle   tariffe
          agevolate per  la  fornitura  di  energia  elettrica.  Alla
          copertura degli oneri derivanti, nelle  regioni  a  statuto
          ordinario, dalla compensazione sono  destinate  le  risorse
          stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007,  n.  26  e  dell'articolo  14,
          comma 1, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  fatta
          eccezione per 47 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  che
          continuano ad essere destinati alle  finalita'  di  cui  al
          citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo  n.  26
          del 2007. Nella eventualita'  che  gli  oneri  eccedano  le
          risorse di  cui  al  precedente  periodo,  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  ed  il  gas  istituisce   un'apposita
          componente tariffaria a carico dei titolari di  utenze  non
          domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
          conguaglio settore elettrico e stabilisce le  altre  misure
          tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. 
              (omissis).» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   2-bis,   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  recante
          misure urgenti per il contenimento dei  costi  dell'energia
          elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
          rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali: 
                «Art.  2-bis  (Rendicontazione  dell'utilizzo   delle
          risorse  destinate  al  contenimento  degli  effetti  degli
          aumenti dei prezzi dell'energia). - 1. L'ARERA effettua  la
          rendicontazione dell'utilizzo delle  risorse  destinate  al
          contenimento degli effetti degli  aumenti  dei  prezzi  nei
          settori elettrico  e  del  gas  naturale,  con  particolare
          riferimento alle disponibilita' in conto residui trasferite
          alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra: 
                  a) il comparto elettrico, ai sensi  delle  seguenti
          disposizioni: 
                    1) articolo 30, comma  3,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77; 
                    2) articolo 6,  comma  1,  del  decreto-legge  22
          marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 maggio 2021, n. 69; 
                    3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio
          2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          luglio 2021, n. 106; 
                    4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge  27
          settembre 2021,  n.  130,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 novembre 2021, n. 171; 
                    5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30
          dicembre 2021, n. 234; 
                    6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022,
          n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo
          2022, n. 25; 
                    7) articolo 1 del presente decreto; 
                  b) il comparto del gas,  ai  sensi  delle  seguenti
          disposizioni: 
                    1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge  27
          settembre 2021,  n.  130,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 novembre 2021, n. 171; 
                    2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30
          dicembre 2021, n. 234; 
                    3) articolo 2 del presente decreto. 
              2. Entro  il  16  maggio  2022,  l'ARERA  trasmette  la
          rendicontazione  di   cui   al   comma   1   al   Ministero
          dell'economia  e  delle   finanze,   al   Ministero   della
          transizione  ecologica  e   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari. 
              3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta  giorni
          dalla data di entrata in  vigore  di  ulteriori  misure  di
          contenimento degli effetti degli  aumenti  dei  prezzi  nei
          settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA  effettua  la
          rendicontazione dell'utilizzo  delle  risorse  destinate  a
          tali   misure,    con    particolare    riferimento    alle
          disponibilita'  in  conto  residui  trasferite  alla  CSEA,
          distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico  e  il
          comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia
          e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e
          alle competenti Commissioni parlamentari. 
              4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmette
          al Ministero dell'economia e delle  finanze,  al  Ministero
          della transizione ecologica e alle  competenti  Commissioni
          parlamentari una relazione  sull'effettivo  utilizzo  delle
          risorse  destinate  al  contenimento  degli  effetti  degli
          aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale
          per l'anno  in  corso,  con  particolare  riferimento  alle
          disponibilita'  in  conto  residui  trasferite  alla  CSEA,
          distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico  e  il
          comparto del gas.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11
          novembre 1972, n. 292, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26,  comma  1,  del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre  1995,  n.  504  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative): 
                «Art.  26  (Disposizioni  particolari  per   il   gas
          naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e  NC
          2711 21 00), destinato alla combustione per  usi  civili  e
          per   usi   industriali,   nonche'   all'autotrazione,   e'
          sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote  di
          cui  all'allegato  I,  al  momento   della   fornitura   ai
          consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
          naturale estratto per uso proprio. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  16,  del  decreto
          legislativo  30  maggio  2008,  n.  115  (attuazione  della
          direttiva  2006/32/CE  relativa  all'efficienza  degli  usi
          finali dell'energia e i servizi  energetici  e  abrogazione
          della direttiva 93/76/CEE): 
                «Art. 16 (Qualificazione dei fornitori e dei  servizi
          energetici). - 1. 
              2. 
              3. 
              4.  Fra  i  contratti  che  possono   essere   proposti
          nell'ambito  della  fornitura  di  un  servizio  energetico
          rientra  il  contratto   di   servizio   energia   di   cui
          all'articolo 1,  comma  1,  lettera  p),  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993,  n.   412,
          rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente
          decreto.»